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STATUTO
"Associazione
ScooterOne Club e Non Solo"
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
E costituita, con sede in Pescara in via U. Foscolo n. 47 presso
l'Intercral Abruzzo, l'Associazione ScooterOne Club e Non Solo".
E' una libera associazione che non persegue scopi di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 2
L'Associazione ScooterOne Club e Non Solo ha i seguenti scopi:
a) promuovere, recepire e valorizzare tutte le attività che
riguardano lo scooter e altri mezzi di locomozione anche non a
motore, organizzando iniziative turistiche, ricreative, sportive
e culturali che utilizzino lo scooter e gli altri mezzi di
locomozione.
b) sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad una maggiore
attenzione alla viabilità ed alla sicurezza per tutti i mezzi di
locomozione; mezzi che permettono ai cittadini di muoversi nella
più ampia libertà.
c) organizzare e gestire tutte quelle attività che favoriscono
l'associazionismo, lo spirito di solidarietà e la partecipazione
tra i soci, anche in collaborazione con altre associazioni, con
enti pubblici e privati.
L'Associazione ScooterOne Club e Non Solo, definita nel
prosieguo anche solo Associazione, può organizzarsi in Settori
per lo svolgimento delle attività.
L'apertura, la chiusura ed il controllo delle attività dei
settori è compito del Consiglio Direttivo dell'associazione.

I SOCI
Articolo 3
Possono essere iscritti all'Associazione tutti i cittadini
italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia senza
nessuna discriminazione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata nei modi
previsti dal presente statuto.
Articolo 4
I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Passeggeri ed
Onorari.
a) I Soci Fondatori sono quelli che hanno dato vita
all'associazione con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo;
hanno diritto di voto se in regola con la quota sociale.
b) I Soci Ordinari e Passeggeri sono quelli previsti dal
precedente articolo 3; hanno diritto di voto se in regola con la
quota sociale.
c) I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo,
all'unanimità, in base a particolari benemerenze in attività
definite dall'articolo 2 dello statuto. Possono partecipare
all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto.
Articolo 5
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori, i soci
Ordinari e quelli Passeggeri, purché in regola con le quote
sociali.
Articolo 6
Per iscriversi alla Associazione deve essere presentata una
domanda scritta e firmata in cui, oltre ai dati anagrafici ed
all'indirizzo, si dichiari il rispetto del presente Statuto.
Articolo 7
Il socio è tenuto a pagare la quota sociale all'atto della
iscrizione o al rinnovo annuale.
La variazione della quota sociale è proposta dal Consiglio
Direttivo ed approvata dall'assemblea dei Soci
Articolo 8
La qualità di socio Ordinario, Passeggero e Fondatore, si perde
per:
- morosità, dimissioni, espulsione (deliberata all'unanimità del
Consiglio Direttivo) per gravi motivi morali e/o
comportamentali.
Per il socio Onorario solo per dimissioni.

ORGANI SOCIALI
Articolo 9
Sono organi sociali dell'Associazione ScooterOne Club e Non
Solo:
a) l'assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L'Assemblea dei Soci:
a) delibera le linee politiche ed organizzative generali delle
attività sociali;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio
Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura del bilancio
per la sua approvazione, e quante volte il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da
Collegio Sindacale o dai 2/5 (due quinti) dei soci in regola con
il tesseramento.
In questi due ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata
entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso
affisso nella sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di
convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio
degli Associati.
L'Assemblea, appena costituita, nomina il Presidente ed il
Segretario d'Assemblea.
Ogni Associato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono
valide per tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della
metà più uno dei soci in regola con le quote sociali, in seconda
convocazione, convocata a distanza di almeno due ore, qualunque
sia il numero dei soci presenti in regola con le quote sociali.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Articolo 11
L'Assemblea dei soci indice le elezioni per fine mandato o per
dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo o del
Collegio Sindacale.
Per le votazioni si potrà procedere: per approvazione con alzata
di mano, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo uscente,
con validità solo con voto unanime; per scrutinio segreto su
candidature, da presentarsi per iscritto, con preferenza pari
alla metà, arrotondata per eccesso, dai componenti da eleggere.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che attua le
delibere assembleari, redige i bilanci, promuove tutte le
iniziative autorizzando le relative spese e le relative entrate
anche dovute a lasciti o donazioni, espleta tutte le attività
demandate dall'Assemblea e dallo statuto.
Esso si rinnova ogni tre anni, allo scadere del mandato, ed è
costituito dal numero di componenti deciso dall'Assemblea, ma
non inferiore a cinque e sempre in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo decaduto a qualsiasi titolo resta in
carica fino al rinnovo solo per l'ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri
presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a
tre sedute consecutive sono considerati decaduti. Subentrano i
primi candidati non eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente,
il Tesoriere ed il Segretario.
Articolo 13
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai soci e a
terzi e può esprimersi in suo nome.
Egli convoca il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle
relative delibere; dispone il pagamento delle spese e la
riscossione delle entrate; cura l'osservanza dello Statuto da
parte dei Soci; esegue ogni altro mandato conferitogli dal
Consiglio Direttivo non in contrasto con lo Statuto e le leggi
vigenti.
Articolo 14
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le
funzioni il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più
anziano.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nel coordinamento
delle attività associative potendo assumere anche specifiche
deleghe.
Il Tesoriere è responsabile dei beni dell'Associazione e
provvede a:
- eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria
dell'Associazione su mandato del Presidente controfirmando i
documenti relativi;
- tenere aggiornati i libri contabili;
- predisporre gli elementi necessari al Collegio Sindacale per
il controllo contabile ed al Consiglio Direttivo per la
compilazione dei bilanci.
Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci, cura la
corrispondenza, compila i Verbali del Consiglio Direttivo e
segue le attività organizzative dell'Associazione.

IL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 15
Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo dell'Associazione.
Esso dura tre anni, è composto da tre membri tra cui il
presidente che vengono eletti dall'Assemblea dei soci con le
modalità di cui all'art. 11.
I Sindaci che, senza giustificato motivo non partecipano a tre
sedute consecutive del Collegio Sindacale sono considerati
decaduti. Subentrano i primi non eletti.
Il Collegio Sindacale esplica la sua attività vigilando ed
accertando la regolare tenuta della contabilità.
I componenti possono procedere a controlli contabili in
qualsiasi momento anche individualmente; partecipano alle sedute
del Consiglio Direttivo; esaminano e vistano i bilanci
d'esercizio prima dell'approvazione dell'Assemblea fornendo una
relazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 16
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati
dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi e resta in carica per
tre anni.
Il
Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta
scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta
eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli
Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al
Comitato
(CONSIGLIO)
Direttivo o all’Assemblea.

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 17
Il capitale ed il patrimonio sociale dell'Associazione è
costituito da:
a) Quote sociali e contributi straordinari dei Soci;
b) Donazioni lasciti e contributi straordinari di Enti pubblici
e privati, associazioni e società anche a carattere commerciale;
c) Beni mobili ed immobili.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il capitale ed il
patrimonio sociale vanno devoluti ad Enti morali legalmente
costituiti.
Articolo 18
Eventuali variazioni al presente statuto possono essere
apportate in sede di assemblea ordinaria dei soci, legalmente
costituita ed appositamente convocata, ma con l'approvazione
della maggioranza qualificata (due terzi).
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di
legge ed i principi generali di diritto vigente in materia di
associazionismo.
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