Costituzione e Scopi - I Soci - Organi Sociali - Assemblea dei Soci - Rinnovo Cariche Sociali - Il Consiglio Direttivo - Il Collegio Sindacale - Il Collegio dei Probiviri - Capitale e Patrimonio Sociale

STATUTO

"Associazione ScooterOne Club e Non Solo"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo  1

E costituita, con sede in Pescara in via U. Foscolo n. 47 presso l'Intercral Abruzzo, l'Associazione ScooterOne Club e Non Solo".

E' una libera associazione che non persegue scopi di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo  2

L'Associazione ScooterOne Club e Non Solo ha i seguenti scopi:

a) promuovere, recepire e valorizzare tutte le attività che riguardano lo scooter e altri mezzi di locomozione anche non a motore, organizzando iniziative turistiche, ricreative, sportive e culturali che utilizzino lo scooter e gli altri mezzi di locomozione.

b) sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad una maggiore attenzione alla viabilità ed alla sicurezza per tutti i mezzi di locomozione; mezzi che permettono ai cittadini di muoversi nella più ampia libertà.

c) organizzare e gestire tutte quelle  attività che favoriscono l'associazionismo, lo spirito di solidarietà e la partecipazione tra i soci, anche in collaborazione con altre associazioni, con enti pubblici e privati.

L'Associazione ScooterOne Club e Non Solo, definita nel prosieguo anche solo Associazione, può organizzarsi in Settori per lo svolgimento delle attività.

L'apertura, la chiusura ed il controllo delle attività dei settori è compito del Consiglio Direttivo dell'associazione.

I SOCI

Articolo  3

Possono essere iscritti all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia senza nessuna discriminazione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata nei modi previsti dal presente statuto.

Articolo  4

I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Passeggeri ed Onorari.

a) I Soci Fondatori sono quelli che hanno dato vita all'associazione con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo; hanno diritto di voto se in regola con la quota sociale.

b) I Soci Ordinari e Passeggeri sono quelli previsti dal precedente articolo 3; hanno diritto di voto se in regola con la quota sociale.

c) I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, all'unanimità, in base a particolari benemerenze in attività definite dall'articolo 2 dello statuto. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto.

Articolo  5

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori, i soci Ordinari e quelli Passeggeri, purché in regola con le quote sociali.

Articolo  6

Per iscriversi alla Associazione deve essere presentata una domanda scritta e firmata in cui, oltre ai dati anagrafici ed all'indirizzo, si dichiari il rispetto del presente Statuto.

Articolo  7

Il socio è tenuto a pagare la quota sociale all'atto della iscrizione o al rinnovo annuale.

La variazione della quota sociale è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea dei Soci

Articolo  8

La qualità di socio Ordinario, Passeggero e Fondatore, si perde per:

- morosità, dimissioni, espulsione (deliberata all'unanimità del Consiglio Direttivo) per gravi motivi morali e/o comportamentali.

Per il socio Onorario solo per dimissioni.

ORGANI SOCIALI

Articolo  9

Sono organi sociali dell'Associazione ScooterOne Club e Non Solo:

a) l'assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci:

a) delibera le linee politiche ed organizzative generali delle attività sociali;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura del bilancio per la sua approvazione, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da Collegio Sindacale o dai 2/5 (due quinti) dei soci in regola con il tesseramento.

In questi due ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio degli Associati.

L'Assemblea, appena costituita, nomina il Presidente ed il Segretario d'Assemblea.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide per tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in regola con le quote sociali, in seconda convocazione, convocata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei soci presenti in regola con le quote sociali.

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Articolo 11

L'Assemblea dei soci indice le elezioni per fine mandato o per dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale.

Per le votazioni si potrà procedere: per approvazione con alzata di mano, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo uscente, con validità solo con voto unanime; per scrutinio segreto su candidature, da presentarsi per iscritto, con preferenza pari alla metà, arrotondata per eccesso, dai componenti da eleggere.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che attua le delibere assembleari, redige i bilanci, promuove tutte le iniziative autorizzando le relative spese e le relative entrate anche dovute a lasciti o donazioni, espleta tutte le attività demandate dall'Assemblea e dallo statuto.

Esso si rinnova ogni tre anni, allo scadere del mandato, ed è costituito dal numero di componenti deciso dall'Assemblea, ma non inferiore a cinque e sempre in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo decaduto a qualsiasi titolo resta in carica fino al rinnovo solo per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono considerati decaduti. Subentrano i primi candidati non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Articolo 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai soci e a terzi e può esprimersi in suo nome.

Egli convoca il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle relative delibere; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate; cura l'osservanza dello Statuto da parte dei Soci; esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo non in contrasto con lo Statuto e le leggi vigenti.

Articolo 14

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nel coordinamento delle attività associative potendo assumere anche specifiche deleghe.

Il Tesoriere è responsabile dei beni dell'Associazione e provvede a:

- eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria dell'Associazione su mandato del Presidente controfirmando i documenti relativi;

- tenere aggiornati i libri contabili;

- predisporre gli elementi necessari al Collegio Sindacale per il controllo contabile ed al Consiglio Direttivo per la compilazione dei bilanci.

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci, cura la corrispondenza, compila i Verbali del Consiglio Direttivo e segue le attività organizzative dell'Associazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 15

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo dell'Associazione.

Esso dura tre anni, è composto da tre membri tra cui il presidente che vengono eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'art. 11.

I Sindaci che, senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio Sindacale sono considerati decaduti. Subentrano i primi non eletti.

Il Collegio Sindacale esplica la sua attività vigilando ed accertando la regolare tenuta della contabilità.

I componenti possono procedere a controlli contabili in qualsiasi momento anche individualmente; partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo; esaminano e vistano i bilanci d'esercizio prima dell'approvazione dell'Assemblea fornendo una relazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi e resta in carica per tre anni.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato (CONSIGLIO) Direttivo o all’Assemblea.

CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17

Il capitale ed il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

a) Quote sociali e contributi straordinari dei Soci;

b) Donazioni lasciti e contributi straordinari di Enti pubblici e privati, associazioni e società anche a carattere         commerciale;

c) Beni mobili ed immobili.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il capitale ed il patrimonio sociale vanno devoluti ad Enti morali legalmente costituiti.

Articolo 18

Eventuali variazioni al presente statuto possono essere apportate in sede di assemblea ordinaria dei soci, legalmente costituita ed appositamente convocata, ma con l'approvazione della maggioranza qualificata (due terzi).

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali di diritto vigente in materia di associazionismo.

 

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